Assindatcolf ricorda che i datori di lavoro domestico non hanno nessun obbligo di comunicazione all'INAIL per gli infortuni di lavoro lievi e quindi che comportino un'assenza di almeno un giorno.
A partire dal 12 ottobre sono entrate in vigore le nuove disposizioni che richiedono a tutti i datori di lavoro l'obbligo di comunicazione all'Inail le informazioni riguardanti gli infortuni dei lavoratori subordinati, autonomi o a essi equiparati, che comportino l'assenza di almeno 1 giorno.
In conclusione si può dire che il datore di lavoro domestico è solo tenuto alla comunicazione degli infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni come previsto dall'art. 53 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 utilizzando l'apposito modulo 4bis RA, tramite raccomandata a.r. o, per coloro che ne fossero in possesso tramite la PEC.
Ulteriori precisazioni e dettagli sono presenti sul nostro sito.
Si ricorda che Studio Borghi, esperto in consulenza del lavoro e elaborazione payroll in outsourcing, pubblica settimanalmente sul proprio portale notizie e circolari riguardanti il mondo del lavoro.
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