Studio Borghi, esperto in elaborazione buste paga econsulenza del lavoro a Milano, comunica le ultime disposizioni INPS in riferimento alla compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con alcune categorie di attività di lavoro.
In particola modo, il documento di prassi chiarisce come segue:
- compensi derivant da borse lavoro, stage, tirocini professionali sono pienamente cumulabili con l'indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è obbligato a comunicare all'INPS le informazioni relative all'attività e ai compensi.
- i titolari di borse di studio e assegni di ricerca beneficiari di indennità NASpI sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell'importo della prestazione erogata. Pertanto, i compensi non possono superare il limite di 8.000 € e i beneficiari devono informare l'INPS delle relative attività e del reddito annuo che presumono di trarne.
- premi e compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI.
- coloro che beneficiano dell'indennità NASpI possono svolgere prestazioni lavorative occasionali nei limiti di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.
- è concessa la compatibilità del'indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da libero professionisti iscritti a specifiche casse secondo le modalità legislativamente previste.
Per ulteriori approfondimenti in tema di NASpI, è possibile consultare interamente la circolare collegandosi al sito ufficiale di Studio Borghi. Si ricorda che le circolari in materi di lavoro vengono caricate settimanalmente per garantire un continuo e costante aggiornamento sulla normativa del lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento